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"NIENTE
TASSE PER COMMERCIANTI E ARTIGIANI
DEL CENTRO STORICO"
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"Le
attività imprenditoriali già insediate riceveranno un
contributo pari al 100% di Tarsu, Tosap e imposta di Pubblicità,
per le attività da insediare, oltre a queste agevolazioni, andrà
anche un contributo pari al 100% dell'Ici. Le avevolazioni dureranno
per cinque anni".
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI NEL CENTRO STORICO
I regolamenti edilizi comunali contengono, di norma, regole ben precise
sulla morfologia e sulle caratteristiche generali degli ambienti, da
osservare in sede di progettazione; fra le principali si possono annoverare:
la dimensione minima degli ambienti in funzione della loro destinazione,
la dimensione minima delle superfici aeranti, l'altezza minima interna.
Nei centri storici non sempre è possibile riscontrare la conformità
degli ambienti a dette norme, in quanto la loro edificazione è
avvenuta ben prima che le moderne leggi edilizie, sanitarie ed urbanistiche
regolamentassero le relative materie; peraltro, all'adeguamento degli
ambienti ai moderni regolamenti edilizi si oppongono si oppongono spesso,
e giustamente, le norme a tutela dei beni storici e artistici. Di conseguenza,
nell'impossibilità di consentire negli edifici dei centri storici
l'uso a residenza e, forse soprattutto, l'insediamento o il mantenimento
di attività artigianali e commerciali (pur da secoli decorosamente
svolte in detti edifici), spesso si finisce per assistere, impotenti,
al loro abbandono da parte dei residenti e, di conseguenza, al loro
progressivo degrado.
Al fine di evitare che questo fenomeno, già in atto nel centro
storico di Rutigliano, potesse divenire irreversibile, l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto di intraprendere misure urgenti, sia attraverso
l'attenuazione di alcune norme edilizie, quando applicate al centro
storico, sia attraverso iniziative di incentivazione; il tutto, evidentemente,
in pendenza di ben più importanti iniziative da assumere a medio
e lungo termine.
Per gli incentivi relativi al riuso ed agli interventi di recupero del
centro storico, si rinvia al "Regolamento per le agevolazioni relative
all'esercizio di attività artigianali e commerciali ed agli interventi
di recupero nel centro storico", approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 94 del 29 novembre 2001.
Per quanto attiene, invece, alle iniziative assunte in materia di edilizia,
il Consiglio Comunale, con delibera n. 93 del 29 novembre 2001, il Consiglio
Comunale ha deliberato:
"Di interpretare, come interpreta autenticamente, gli articoli
6 e 7 del Titolo II del Regolamento Edilizio di P. di F. vigente e gli
articoli 34, 36, 37 e 38 del Regolamento Edilizio di P.R.G. adottato,
nel senso che le prescrizioni contenute in detti articoli non siano
applicabili agli immobili ricadenti nella zona omogenea di tipo "A",
sulla scorta ed alle condizioni dell'allegata relazione "Applicazione
agli edifici ricadenti in zona omogenea A delle norme di regolamento
edilizio relative alle caratteristiche dimensionali e morfologiche dei
locali", redatta dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed
Urbanistica in data 19/11/2001."
A completamento dell'argomento, si riporta la relazione richiamata nel
disposto deliberativo.
RELAZIONE
APPLICAZIONE AGLI EDIFICI RICADENTI IN ZONA OMOGENEA "A"
DELLE NORME DI REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
E MORFOLOGICHE DEI LOCALI
La presente relazione riguarda l'applicabilità, agli immobili
ricadenti nelle zone omogenee di tipo "A" (Centro Storico),
delle norme del regolamento edilizio vigente (P. di F.) ed adottato
(P.R.G.), relative alle caratteristiche dimensionali e morfologiche
necessarie per l'abitabilità e agibilità dei locali (superficie,
altezza, rapporto superficie/finestratura, ecc.).
Si ritiene che dette norme non siano applicabili ai locali ed ai vani
di abitazione degli immobili ricadenti nella zona omogenea di tipo "A",
per le ragioni che seguono.
Le norme a riferimento stabiliscono generalmente dei parametri minimi
da rispettare, affinché un locale si possa considerare agibile
o abitabile, e cioè:
· una superficie minima, come ad esempio per i vani letto, che
devono avere una superficie non inferiore a 9 mq, se per una sola persona,
e non inferiore a 14 mq, se per due persone;
· un'altezza minima, come ad esempio i locali commerciali, che
devono avere un'altezza non inferiore a 3 m;
· un rapporto minimo tra superficie del locale e aperture comunicanti
direttamente con l'esterno, come ad esempio per i locali abitabili,
per i quali detto rapporto non deve risultare inferiore ad 1/8;
· caratteristiche morfologiche minime, con riferimento all'emergenza
dei vani rispetto al piano stradale.
Non sempre queste caratteristiche si ritrovano negli immobili storici
di una certa rilevanza; quasi mai, se si tratta di architettura storica
povera o, cosiddetta, spontanea. Nondimeno, questi immobili da molti
lustri, e in molti casi da alcuni secoli, hanno accolto insediamenti
di tipo residenziale, artigianale e commerciale.
Affinché si possa continuare ad utilizzare questi immobili con
analoghe caratteristiche insediative, non si può pretendere che
essi rispettino norme cogenti emanate successivamente alla loro edificazione;
tanto più se si considera che i vincoli di tutela esistenti su
detti immobili ne impediscono ristrutturazioni necessarie all'osservanza
delle suddette norme.
Pertanto, si ritiene che detti immobili non debbano andare soggetti
a norme di regolamento che attengano esclusivamente a caratteristiche
di natura essenzialmente geometrica o morfologica.
È evidente che la non osservanza delle norme in discussione non
può non avere limiti; limiti che, trattandosi di norme igienico-sanitarie,
devono per l'appunto essere costituiti dai requisiti minimi di igiene
e sicurezza. Si ritiene, in proposito, che per i locali da adibire a
residenza la verifica dei requisiti minimi debba essere accertata in
sede di rilascio di parere da parte del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica; per i locali da adibire ad attività di tipo economico,
direzionale e artigianale si ritiene, invece, che si debba fissare un
limite minimo per l'altezza interna, anche sulla scorta di consolidate
esperienze da tempo avviate da altri Comuni; si ritiene di poter fissare
detto limite pari a 2,70 metri, da assumere come valore medio per solai
piani e come altezza in chiave per locali voltati a botte; ferma restando,
ovviamente, l'inderogabile necessità del parere di competenza
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Per quanto attiene, infine, alla legittimità delle sopra riportate
interpretazioni sotto l'aspetto urbanistico, si ritiene che la non osservanza
delle norme in discorso non può essere considerata variazione
agli strumenti urbanistici, in quanto essa riguarda:
· norme non di natura urbanistica, ma esclusivamente di carattere
igienico-sanitario;
· un ambito territoriale particolarmente ristretto ed esclusivo
e non già l'intero abitato;
· un aggregato con particolari caratteristiche storiche e vincolistiche,
che ne impediscono l'adeguamento ai nuovi regolamenti.
Rutigliano, 19 novembre 2001
IL
RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
(ing. Andrea Lorusso)
REGOLAMENTO
PER LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI
E COMMERCIALI ED AGLI INTERVENTI DI RECUPERO NELLA ZONA OMOGENEA DI
TIPO "A"(Approvato con delibera di C.C. n. 94 del 29.11.2001)
Il progressivo stato di degrado e di abbandono del centro storico di
Rutigliano ha indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere due iniziative
congiunte, per arginare il fenomeno.
Con la prima, di tipo edilizio, si è cercato di mitigare l'applicazione
di alcune norme dei regolamenti edilizi, relative alla morfologia e
alle caratteristiche dimensionali degli ambienti, spesso incompatibili
con quelle tipiche degli edifici presenti nel centro storico; incompatibilità
non certo addebitabile agli edifici del centro storico, bensì
a regolamenti edilizi nati ben dopo la loro edificazione e poco attenti
alle preesistenti peculiarità di detti edifici. Per le iniziative
assunte in materia, si rinvia alla delibera n. 93 del 29 novembre 2001,
con la quale è stata per l'appunto approvata la "Interpretazione
autentica per l'applicazione dei regolamenti edilizi nel centro storico".
Con la seconda iniziativa, relativa all'argomento in trattazione, si
è cercato di favorire, a mezzo di opportuni incentivi economici,
il reinsediamento nel centro storico di attività artigianali
e commerciali, che costituiscono, notoriamente, volano fondamentale
per il ripopolamento di un quartiere. È stato predisposto, pertanto,
apposito regolamento, approvato con delibera n. 94 del 29 novembre 2001
e di seguito riportato.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento è applicabile unicamente agli interventi
di manutenzione degli immobili e alle attività economiche, commerciali
ed artigianali, già insediate o da insediare, all'interno del
Centro Storico, così come individuata dagli strumenti urbanistici
generali del Comune di Rutigliano.
Art. 2 - Scopo del regolamento
Il presente regolamento disciplina le agevolazioni di natura economica
e fiscale in favore degli interventi e delle attività di cui
all'art. 1, al fine di restituire decoro, vivibilità e qualificazione
ambientale al centro storico del Comune di Rutigliano, anche attraverso
un processo di rivitalizzazione al quale, direttamente e indirettamente,
contribuisce il rilancio delle attività di tipo artigianale e
commerciale.
Art. 3 - Agevolazioni per gli interventi di manutenzione
Per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a condizione
che in detti interventi rientrino anche le facciate o le pareti esterne
degli edifici, ai proprietari degli immobili potranno essere erogati
i seguenti benefici:
a) un contributo, per anni cinque, pari al 100% dell'imposta I.C.I.
versata annualmente;
b) l'esenzione dal pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico,
ove dovuta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione.
Art. 4 - Agevolazioni per attività imprenditoriali già
insediate
Qualora i proprietari degli immobili eseguano interventi di manutenzione
di cui al precedente art. 3 e in detti immobili siano insediati esercizi
per attività di tipo economico, commerciale ed artigianale, ai
titolari degli esercizi potrà essere erogato, per anni cinque,
un contributo commisurato al 100% della T.A.R.S.U., TOSAP e Imposta
di Pubblicità versate annualmente.
Il suddetto contributo è da intendersi aggiuntivo ai benefici
previsti dal precedente art. 3.
Art. 5 - Agevolazioni per attività imprenditoriali da insediare
Per le attività di tipo economico, commerciale ed artigianale
da insediare potranno essere erogati, per anni cinque, i seguenti contributi:
a) ai proprietari degli immobili un contributo commisurato al 100% dell'imposta
ICI versata annualmente;
b) agli utilizzatori (proprietari o conduttori) dei locali stessi un
contributo commisurato al 100% della T.A.R.S.U., TOSAP e Imposta di
Pubblicità versate annualmente.
Art. 6 - Modalità di accesso al contributo
La corresponsione dei suddetti contributi avverrà dietro presentazione
di apposita domanda, corredata dagli originali delle quietanze di versamento
dei suddetti tributi, e dalla documentazione probatoria stabilita con
atto di indirizzo della G.M., che definirà anche i tempi e i
modi di erogazione dei contributi. Saranno prese in considerazione esclusivamente
domande presentate successivamente alla data di esecutività del
presente Regolamento.
Art. 6-bis Delimitazione territoriale
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono applicate alle unità
immobiliari del Centro Storico, come da allegata planimetria, situate
all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie e/o piazze:
Via D. Martinelli e il suo prolungamento che costeggia P.zza XX Settembre,
C.so Garibaldi, C.so Cairoli e il suo prolungamento che costeggia P.zza
Violante (già P.zza Zola) e C.so Mazzini, con esclusione delle
unità immobiliari i cui civici si affacciano lungo le predette
vie e/o piazze.
Art. 7 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione della delibera di sua approvazione da parte del Consiglio
Comunale.
IL
RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
(ing. Andrea Lorusso)