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Premessa
L'art. 6 del D.Lgs.n.267/00
(il Testo Unico delle leggi degli Enti Locali) ha stabilito che ogni Comuni
e ogni Provincia deve adottare il proprio Statuto.
Lo Statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dalla legge dello
Stato, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente
locale e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio
della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce,
anche, criteri generali per l'organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione
fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,
lo stemma e il gonfalone.
Lo Statuto determina anche norme per assicurare condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere
la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali
del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni
da essi dipendenti.
Ad approvare lo Statuto provvede il Consiglio comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Così è anche per le modifiche allo Statuto.
Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti; entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio del Comune.
Regolamenti
L'art. 7 del D.Lgs.n.267/00
(il Testo Unico delle leggi degli Enti Locali) ha stabilito che, nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune adotta regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.
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