Descrizione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, come recepite con modificazioni dall’art. 1, comma 2, della richiamata legge regionale elettorale;
VISTI gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 1 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 15 maggio 2025, n. 72, recante Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, con il quale al fine di favorire la partecipazione degli elettori, è stato
previsto che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2025 si svolgano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;
RITENUTO di dover indire, ex art. 5, della citata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, per compiuto quinquennio di carica, le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia,
D E C R E T A
nella Regione Puglia sono indette le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni.
I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Giusta previsione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 15 maggio 2025, n. 72, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia e ai Sigg. Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della regione.
Bari, lì
24 settembre 2025