Istituzione Registro cremazione

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Istituzione Registro cremazione

Data:

20 Dicembre 2023

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Descrizione

  1. E' istituito, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo.
  2. Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Rutigliano, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati, a cui vi è la possibilità di aggiungere la volontà alla dispersione delle ceneri, con indicazione del luogo e delle modalità.
  3. Si ricorda che la semplice registrazione non costituisce, di per sé, espressione di volontà alla cremazione, la quale deve essere esplicitata, alternativamente, attraverso una delle modalità seguenti:
    1. Dichiarazione dell'interessato
    2. Iscrizione ad associazione favorevole alla cremazione dei propri associati
    3. Disposizione testamentaria
  4. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato che lo conserverà in apposito fascicolo fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
  5. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo dell'esecutore testamentario incaricato di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In nessun caso i costi per la pubblicazione possono gravare sul Comune.
  6. Qualora, al momento del decesso del dichiarante, la persona indicata come esecutore testamentario sia deceduta, irreperibile o comunque non si attivi in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
    L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 vale solo nella Regione Puglia e che, nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Rutigliano.
  7. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dell'atto dal Comune di Rutigliano al Comune di nuova residenza, nella Regione Puglia, può avvenire d'ufficio, qualora non vi provveda l'interessato.
  8. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione dell'iscrizione nel registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al comma 3 o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
  9. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 12 e 13 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2024, 09:47

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