Descrizione
Il Piano di azione per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1593/2024, prevede che l’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio.
Considerato che l’adozione di pratiche agronomiche annuali per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori nel territorio regionale quali arature, fresature, erpicature e trinciature è, allo stato attuale delle conoscenze, una misura fitosanitaria indispensabile per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e, di conseguenza, la diffusione dell’organismo nocivo.
Preso atto che la Regione Puglia con Determinazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - 181/Sezione Osservatorio Fitosanitario n.47 del 26.03.2025 ha approvato le "Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa - Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1593 del 25/11/2024" e che il Comune di Rutigliano rientra tra i comuni nell'elenco di cui all'allegato A della predetta Determinazione, il sindaco di Rutigliano ha ritenuto opportuno adottare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, un'ordinanza contingibile e urgente per attuare le "Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa - Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.-DGR 1593 del 25/11/2024" al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica.
L'Ordinanza sindacale n. 12 del 07-04-2025 ordina in particolare:
- ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, sia pubblici che privati, di adottare le misure, le azioni, le precauzioni previste dalle norme per il contrasto alla diffusione del vettore della xylella fastidiosa, quali:
- la potatura del verde, l’aratura o la trinciatura delle erbe infestanti su superfici coltivabili, da eseguire obbligatoriamente entro il 15 aprile 2025;
- la lavorazione del terreno, che deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura sino al 30 aprile 2025;
- la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree: aree protette definite ai sensi della legge 394/91; boschi; pinete; giardini privati.
L'Ordinanza avverte, inoltre, che:
- il materiale risultante dalla potatura deve essere distrutto in loco mediante trinciatura;
- la violazione della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D. Lgs 267 /2000, fatte salve le eventuali altre azioni di legge.