Tutela dell’ambiente, della tranquillità e della vivibilità urbana: il sindaco Giuseppe Valenzano adotta l’ordinanza sindacale n. 47

Dettagli della notizia

Ordinanza valida dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 05:00 del giorno 1 gennaio 2026, in tutto il territorio comunale.

Data:

31 Dicembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

E' fatto divieto, dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 05:00 del giorno 1 gennaio 2026, in tutto il territorio comunale:

  • di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; é invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione ed alle disposizioni locali.
  • di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
  • di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
  • di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
  • di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
  • di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;
  • di utilizzare petardi, botti e fuochi d'artificio senza la licenza di cui all’art 57 del TULPS ad esclusione delle Categorie "Fl" ed "F2";
  • di vendere, in forma ambulante e non, ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie 2 e 3, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 04/04/2010 n. 58 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio;

++++++ LEGGI L'ORDINANZA IN ALLEGATO ++++++

Ultimo aggiornamento: 31/12/2025, 10:26

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